1813. - Nozione
Il mutuo Ë il contratto col quale una parte consegna all' altra una determinata quantit‡ di denaro o di altre cose fungibili, e l' altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
1815. - Interessi
Salvo diversa volont‡ delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell' articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola Ë nulla e non sono dovuti interessi.